Piano Urbanistico Comunale di Barumini (PUC)
Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
Normativa Comunale: Barumini
Stato | Prodotto da Urbismap |
Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale n.34 del 1999-10-05 |
Articolo: 1 - OGGETTO DELLE NORME DI ATTUAZIONE
Tutte le opere edilizie dì urbanizzazione già costruite, in corso di costruzione e da costruire nel
territorio comunale, anche con modifica di destinazione d'uso, nonché le modifiche di destinazione d'uso senza
opere negli edifici esistenti sono soggette alle prescrizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale,
nelle cartografie e norme degli strumenti urbanistici vigenti e nelle presenti Norme di Attuazione.
Per quanto non specificato si applicano le disposizioni dì legge in materia.
Articolo: 2 - TERMINI CONVENZIONALI RICORRENTI
I termini convenzionali ricorrenti nelle cartografie e nelle Norme di Attuazione hanno il significato
definito nell'articolo 116 (Definizioni ricorrenti, interpretazioni conformi e modi di misurazione) del R. E.,
quando non altrimenti specificato. I codici utilizzati per richiamare leggi, decreti, circolari e disposizioni varie
si devono interpretare con la sezione Riferimenti Normativi allegata allo stesso Regolamento Edilizio.
Articolo: 3 - ZONIZZAZIONE
Le opere edilizie, le urbanizzazioni e le modificazioni di destinazione, anche senza opere, sono assentite
se conformi alle norme specifiche di ciascuna zona omogenea, o secondo le disposizioni sulle deroghe delle
leggi vigenti e del Regolamento edilizio. Nel caso di demolizione di un fabbricato esistente, la ricostruzione è
consentita soltanto se conforme alle t1orme dì zona.
Il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone e sub-zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 17 della L 765/67 e dell'art. 5, 3° comma, della L.R. 45/89, nonché del DRAEL 2266/83.
Zona A. Centro Antico, residenziale di pregio ambientale e tradizionale
Zona B. Completamento, residenziale di completamento del centro abitato.
Zona C. Espansione residenziale:
Sub-zona C*. Area pianificata da strumento attuativo.
Sub-zona C . Espansione residenziale.
Zona D. Artigianale e commerciale.
Zona E. Agricola:
Sub-zona E1, Aree caratterizzate da una produzione agricola e specializzata,
Sub-zona E2, Aree di primaria importanza per la funzione agricola- produttiva.
Sub-zona E3, Aree utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali
Sub-zona E5, Aree marginali per l'attività agricola.
Zona F. Turistica.
Zona G. Servizi generali
Sub-zona G1, Area cimiteriale e impianti per la depurazione,
Sub-zona G2, Area fiera ovina.
Sub-zona G3, Area alberghiera.
Sub-zona G4, Area parco urbano.
Zona H. Salvaguardia.
Sub-zona Hl, Aree di particolare pregio per la collettività,
Sub-zona H2. Area di particolare pregio archeologico,
Sub-zona H3, Area di particolare pregio paesaggistico e naturalistico,
Inoltre sono stati individuati gli spazi pubblici o riservati alle attività. collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, a sc1vizio della residenza.
Articolo: 4 - DISPOSIZIONI GENERALI
Le disposizioni di questo articolo si applicano in tutte le zone residenziali A, B e C, quando non sia
diversamente specificato
4.1 - DESTINAZIONI D'USO RESIDENZIALI
Abitazioni. Studi professionali. Piccole botteghe per le attività artigianali non moleste, non pericolose e
non inquinanti (parrucchiere, barbiere, calzolaio, sarto, e simili). Negozi di prima ed immediata necessità, per
la vendita dei generi di largo e generale consumo, servizi S connessi con tali destinazioni residenziali e
caratterizzati da raggi di influenza appropriati all'accessibilità pedonale.
4.2 - DESTINAZIONI D'USO AMMESSE.
E' ammesso l'insediamento delle seguenti attività non residenziali, rispettando i limiti dimensionali e le
condizioni specificate, per ogni zona e sub-zona, dalle presenti Norme.
Le prescrizioni del presente comma 4.2 non sono derogabili.
Nelle zone residenziali, sono localizzabili uffici, servizi di ristoro e ricettivi, sale di 1iunione e di
spettacolo, servizi pubblici, attività commerciali e artigianali, con le limitazioni appresso specificate.
Nelle zone A e nelle zone B sono ammesse le seguenti destinazioni d'uso.
Laboratori non inquinanti, ma connessi con attività dirette di vendita, per 1a produzione e la vendita dì
beni rari e di artigianato locale caratteristico (pelletteria, ceramica, oreficeria, tappeti, e simili), che richiedano
superfici nette di pavimento non superiore a 100 metri quadrati. Le attività ammesse sono quelle dei settori
indicati alfa lettera e) dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1985 n° 443; fino all'emanazione del decreto di cui
alla stessa lettera e), i settori sono quelli delle lavorazioni. artistiche e tradizionali, e dell'abbigliamento su
misura non compresi nel comma 4.1, riportati in allegato del decreto de1 Presidente della Repubblica dell'8
giugno 1964, n° 537.
Attività commerciali: di deposito, che richiedono superfici nette non superiori a 100 metri quadrati; dì
vendita, che richiedano superfici nette di pavimento non superiore a 100 metri quadrati; di ristoro, che
richiedano superfici di pavimento nette non superi01i a 100 met1i quadrati.
Nelle zone B, sono localizzabili laboratori non inquinanti, con superfici nette complessive di pavimento
(negozio + laboratorio) non superiore a 200 metri quadrati.
Nelle zone B e nella zona C, sono localizzabili i servizi di ristoro e le attività commerciali di deposito e
di vendita che richiedano superfici nette complessive di pavimento (ad esempio: negozio + deposito; cucina e
servizi + ristorante) non superiori complessivamente a 200 metri quadrati.
Le attività che richiedano superfici maggiori, sono ammesse soltanto se consentite dalle Leggi vigenti,
ovvero se regolate da piano urbanistico attuativo e se previste nel piano commerciale.
Negli uffici non sì può superare la superficie netta di 200 metti quadrati.
4.3 - DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE.
Nelle zone A, B e C, non sono localizzabili uffici, servizi di ristoro e ricettivi, sale di riunione e di
spettacolo, servizi sanitari, servizi pubblici, attività commerciali e artigianali, se non rispondenti alle limitazioni
specificate al precedente sottocomma.
Inoltre, non è ammesso l'insediamento delle attività di: produzione industriale e artigianale molesta;
trasformazione di prodotti agricoli, fatta salva la produzione limitata all'uso familiare; centri commerciali
all'ingrosso e al dettaglio; ricovero e allevamento di animali; deposito all'aperto.
4.4- INTERVENTI AMMESSI IN ASSENZA DI PIANI ATTUATIVI.
Modifiche di destinazione, anche senza opere, fra gli usi di cui al punto 4.1, propri di ogni sub-zona, e
quelli non residenziali ammessi. Opere interne. Manutenzione ordinaria. Manutenzione straordinaria. Restauro
e risanamento conservativo.
Gli altri eventuali interventi ammessi, come anche quelli subordinati all'approvazione di un Piano
attuativo, son0 specificati nelle norme di ciascuna zona e sottozona residenziale.
4.5 - SPAZI (S) PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE A VERDE
PUBBLICO E A PARCHEGGI.
Salvo quanto può essere più precisamente prescritto appresso per ciascuna zona e sottozona, per le
attività residenziali, di cui al comma 4.1, e per quelle non residenziali ammesse, di .cui al comma 4.2, dovrà
essere assicurata la dotazione minima di spazi S pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a
parcheggio, a servizio della residenza e dei prescritti spazi di servizio per le attività produttive, previste nel
DRAEL 2266/83, in aggiunta agli spazi per le urbanizzazioni primarie.
I soggetti proponenti piani attuativi possono cedere gratuitamente e unilateralmente al Comune aree
per servizi eccedenti quelle minime S prescritte nelle norme di zona, come anche possono vincolare tali aree in
eccesso a destinazioni di servizio pubblico generale tipiche della zona G, di importanza anche sovraurbana. In
tali casi, è prescritto lo specifico parere della Commissione Edilizia. sulla compatibilità urbanistica ed edilizia,
sia con il complesso delle previsioni del Piano Urbanistico Comunale e sia con quelle dello stesso piano
attuativo.
Le dotazioni' di legge per gli insediamenti residenziali nelle zone A e B sono assicurate con lo
strumento urbanistico per mezzo di destinazioni d'uso assegnate ad aree, individuate nella cartografia del Piano
Urbanistico Comunale come Zona S, di estensione commisurata all'insediamento effettivo di abitanti e alla
densità degli edifici esistenti al momento dell'approvazione del Piano. Tale insediamento corrisponde anche
alla capacità insediati va totale definitiva della zona A e della zona B.
Nella zona S può essere localizzato, in modo non differenziato, qualunque servizio fra quelli indicati
nell'articolo 6 del DRAEL 2266/83.
Alle zone S interne al perimetro del centro storico individuato nel Piano Urbanistico Comunale si
applicano le prescrizioni della zona A.
Il comune può utilizzare le altre zone S, individuate nella cartografia del Piano Urbanistico Comunale,
per la realizzazione di edifici destinati alle urbanizzazioni secondarie, nel rispetto delle nonne della zona di
appartenenza, ma con indice di fabbricabilità fondiario non superiore a 2 metri cubi a metro quadrato.
Il calcolo degli eventuali abitanti in eccesso per gli insediamenti residenziali nelle zone A e B, nonché il
calcolo delle aree aggiuntive necessarie ai servizi per la residenza e per le attività produttive nelle stesse zone
A e B è condotto con le modalità appresso stabilite per le zone C e per le attività produttive di cui ai
successivi articoli.
Le dotazioni di servizi così determinate dovranno essere assicurate vincolando le aree occorrenti, con
lo stesso strumento urbanistico di attuazione e nello stesso comparto di intervento.
In tutte le zone C , la dotazione minima di servizi, prevista dal DRAEL 2266/83, deve essere
assicurata per mezzo dei piani attuativi, facendo rife1imento ad un insediamento convenzionale, ottenuto
conteggiando un abitante ogni 100 metri cubi costruibili, e destinando a ciascuna persona insediabile almeno la
dotazione unitaria di aree per spazi (S) pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico e a
parcheggi mai inferiore a 12 metri quadrati.
Tale dotazione unitaria minima è ripai1ibile, secondo l'attico1o 6 del DRAEL 2266/83, come appresso:
aree per l'istruzione (Sl) 4,00 mq/ab
aree per attrezzature di interesse comune (S2) 2,00 mq/ab
aree per spazi pubblici attrezzati
parco e per il gioco e lo sport (S3) 5,00 mq/ab
aree per parcheggi pubblici (S4) 1,00 mq/ab
In tutta la zona C, qualora sia previsto nel Piano attuativo anche l'insediamento di attività ammesse non
residenziali, di cui al comma 4.2, fermo restando l'obbligo di riservare gli spazi di servizio relativi alle attività
produttive come stabilito ai commi successivi, gli spazi pubblici devono avere estensione non minore di quella
che raggiungerebbero se il volume edilizio realizzabile fosse destinato soltanto alla residenza.
Per le attività. ammesse artigianali, la superficie da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive,
verde pubblico o a parcheggi non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera superficie destinata a tali attività.
Le attività di deposito sono equiparate ad attività commerciali, e per esse sono prescritte le dotazioni di
cui appresso. Le superfici per i parcheggi d'uso pubblico sono localizzabili all'interno dei lotti , purché ne sia
assicurato l'uso effettivo.
Per gli uffici e per le attività ammesse commerciali, a cento metri quadrati di superficie lorda di
pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80 metti quadrati di spazio pubblico o ad
uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
Le superfici per i parcheggi d'uso pubblico sono localizzabili all'interno dei lotti, purché ne sia
assicurata l'effettiva utilizzabilità.
Nella zona B, per gli insediamenti di attività sopra indicati , nonché per le modifiche di destinazione
d'uso senza opere, qualora i servizi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, e purché la superficie richiesta
non sia superiore a trenta metri quadrati, l'obbligo di assicurare la dotazione per aree di servizi può essere
trasformato, sentita la Commissione Edilizia, in un corrispettivo monetario destinato alla realizzazione di
parcheggi pubblici.
L'adempimento dell'obbligo di pagamento è registrato in una convenzione da trascrivere nella
Conservatoria dei Registri immobiliari.
Il corrispettivo monetario è determinato e aggiornato con le modalità stabilite nell'art. 37 del R. E.
4.6 - PARCHEGGI PRIVATI.
Per la costruzione di nuovi edifici, per l'ampliamento, per la soprelevazione, per il restauro e
risanamento conservativo e la ristrutturazione di edifici esistenti che comportino la modifica di destinazione da
usi residenziali a quelli non residenziali ammessi, ed anche per tale modifica senza opere, deve essere
assicurata la dotazione di parcheggi stabilita nell'articolo 41 sexies della L 1150/42, come introdotto con
l'articolo 18 della L 765/67, e modificato con l'articolo 2 della L 122/89.
Nella zona A, per gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione dì edifici
esistenti che comportino la modifica di destinazione da usi residenziali a quelli non residenziali ammessi, per gli
interventi di ampliamento e soprelevazione dei fabbricati esistenti, nonché per le modifiche di destinazione
d'uso senza opere, qualora i parcheggi non siano reperibili nel lotto di pertinenza, purché nè eccedenti il
numero di due posti auto nè bisognevoli di una superficie superiore a trenta metri quadrati l'obbligo di
assicurare la dotazione di aree per la sosta privata di autoveicoli può essere trasformato, sentita la
Commissione Edilizia, in un corrispettivo monetario destinato alla realizzazione di parcheggi pubblici,
aggiornato con le modalità stabilite nel Regolam. Edilizio.
Nelle zone B, è consentito realizzate locali per i parcheggi privati del tutto interrati nei cortili e nelle
parti inedìficate del lotto. L'estradosso della copertura dovrà essere sistemato e coltivato a giardino e dovrà
trovarsi allo stesso livello del piano di sistemazione definitiva esterna del lotto.
E' fatta salva ogni diversa e motivata disposizione dei piani attuativi e dei piani di recupero.
Articolo: 5 - ZONA A. Centro storico, residenziale, di pregio ambientale e tradizionale
5.1 CARATTERI DISTINTIVI DI ZONA.
Nella zona A, sono compresi gli aggregati edilizi e gli edifici risalenti all'organismo storico, anche per
età e tipo, tutt'ora in buono stato di conservazione o comunque di buona leggibilità, perché integri o poco
modificati.
Tali aggregati ed edifici sono riconosciuti come documenti della tradizione costruttiva minore, e come
testimonianze architettoniche di tipologie e forme proprie della cultura locale.
Gli interventi in questa zona omogenea sono disciplinati dalle Norme di Attuazione del Piano
Particolareggiato approvato con Decr. del Presidente della Giunta Regionale N.1038/U del 14/04/1989.
5.2 INTERVENTI SU AREE DI NUOVA CLASSIFICAZIONE.
Per le superfici di nuova classificazione, gli interventi di demolizione nonchè quelli di ricostruzione e
tutti gli interventi di risanamento e ristrutturazione implicanti nuove volumetrie, sono subordinati alla
redazione di un piano attuativo esteso all'intera superficie riclassificata.
Articolo: 6 - ZONA B. Residenziale, di completamento
6.1 CARATTERI DISTINTIVI DI ZONA
Sono da ritenersi incluse nella presente zona omogenea le parti del territorio a prevalente destinazione
residenziale, totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A, nelle quali l'assetto urbanistico sia già
univocamente individuato per l'esistenza della maglia viaria principale e delle opere di urbanizzazione primarie
indispensabili.
6.2 INTERVENTI AMMESSI IN ASSENZA DI PIANI ATTUATIVI
Nelle domande di edificazione di nuovi edifici, di intervento per il recupero di edifici esistenti, di
demolizione con ricostruzione, e di demolizione, deve essere rigorosamente certificata l'assoluta legittimità
dell'edificio e del lotto utilizzato.
Modifiche di destinazione, anche senza opere, fra gli usi di cui al punto 4.1 e quelli non residenziali
ammessi. Opere interne, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo.
Sono consentiti sempre nel rispetto di quanto previsto al punto 6.2.1, le soprelevazioni, le
Demolizioni, le nuove costruzioni in lotti liberi o risultanti tali a seguito di demolizioni.
6.3 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO
Per le nuove costruzioni ovvero per le nuove costruzioni a seguito di demolizione, l'indice di
fabbricabilità fondiario non può essere superiore a 3 metri cubi a metro quadrato; le soprelevazioni o
ampliamenti di edifici esistenti sono consentiti fino alla realizzazione di un indice di fabbricabilità fondiario non
superiore a 3 metri cubi a metro quadrato.
6.4 ALTEZZA MASSIMA
Nella zona omogenea “B”, gli edifici non potranno superiore l'altezza massima di metri 7,50 lineari, con
un massimo di due piani sopra il piano tetra e non superiore a una volta e mezza la larghezza della strada che
fronteggiano.
Tale altezza non è incrementabile con l'arretramento del fabbricato.
Nella zona gli edifici devono sorgere sul confine con la strada, con continuità del fronte.
E' consentito l'arretramento degli edifici dal confine con la strada, per una profondità minima di 2,50
metri e per un fronte minimo di metri sedici quando sia concordato con una convenzione fra i proprietari dei
lotti interessati e di quelli contigui prospicienti sulla strada.
l proprietari aderenti alla convenzione, anche se non interessati nell'immediato alla edificazione, al
momento della realizzazione dei fabbricati nel lotto di loro proprietà devono rispettare l'arretramento
concordato.
L'arretramento non consente incrementi di altezza dell'edificio.
6.5 DISTACCHI DAI CONFINI
Nella zona i nuovi edifici dovranno sorgere sul confine laterale, cosl da aderire agli edifici esistenti o da
edificare.
E' consentito che gli edifici si distacchino dai confini laterali, di almeno 4 metri con le pareti non
finestrate e di almeno 8 metri con le pareti finestrate. Quest'ultima distanza dal confine è riducibile con
convenzione fra i proprietari, a patto che la distanza fra pareti finestrate degli edifici da edificalte non sia
inferiore a 8 metri.
Il distacco fra gli edifici ed i confini retrostanti del lotto, opposti al ciglio stradale, non può essere
inferiore a 4 metri.
Non è consentita, nella costruzione di nuovi edifici, la riduzione delle distanze fra pareti finestrate e
confini, che conseguirebbe dall'applicazione dell'art. 5 del D.R.A.E.L. 2266/83. E' ammessa, invece, tale
riduzione conseguente all'apertura di nuove finestre per migliorare le condizioni igieniche di locali privi di luce
in fabbricati esistenti e sempre nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.
6.6 DISTACCO FRA EDIFICI
Nella zona il distacco fra nuovi edifici non può essere inferiore a 8 metri.
E' ammesso il distacco laterale fra edifici, con conseguente discontinuità sul fronte strada, con distacco
minimo fra fabbricati di 8 metri lineari, risultanti da una convenzione stipulata fra confinanti ovvero ottenuto a
totale carico della proprietà proponente.
Nelle zone inedificate, o libere in seguito a demolizione, che si estendono sul fronte stradale o in
profondità per una lunghezza inferiore a 20 metri, nel caso di impossibilità di costruire in aderenza, qualora il
rispetto delle distanze tra pareti finestrate comporti l'inutilizzazione dell'area o una soluzione tecnica
inaccettabile, è ammessa, la riduzione del distacco, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile.
La concessione di tale speciale beneficio deve essere valutata dalla Commissione Edilizia con
particolare attenzione, subordinandola sempre all'accertamento della legittimità dei lotti, compresi quelli
circostanti e alla esistenza di un tessuto circostante completamente edificato.
6.7 TIPI EDILIZI
Nella zona il corpo di fabbrica degli edifici aderenti fra loro non può superare la profondità di 13 metri.
Il fronte degli edifici sul filo strada deve essere continuo. Possono essere consentiti interruzioni del fronte sulla
strada, con distacco minimo di 8 metri fra fabbricati, conseguenti da convenzioni stipulate fra confinanti
oppure ottenute a totale carico del proponente.
6.8 MATERIALI
Nella zona si applicano le norme contenute nel punto 5.10, relativo alle zone A.
Articolo: 7 - ZONA C. Residenziale, di espansione
7.1 SOTTOZONE, CARATTERI DISTINTIVI.
La zona C sj articola in due sottozone: C* ,C.
La sottozona C* comprende aree di edificazione e pianificazione attuativa avanzate o in fase di
completa ultimazione e per le cui norme si rinvia al piano attuativo di riferimento.
La sottozona C che comprende aree da pianificare, suddivise in tre distinti comparti di attuazione e ben
identificabili da infrastrutture viarie esistenti ovvero in Regione Pranu Cunventu e in Regione Pala Campus.
7.2 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOTTOZONA C*.
Fatte salve le disposizioni contenute nel Piano Attuativo approvato e convenzionato, sono ammesse le
destinazioni d'uso e gli interventi previste all'art. 4 delle presenti N. di A.
Eventuali varianti al suddetto piano attuativo, i limiti massimi saranno quelli previsti dal Decr. 2266/U.
7.3 DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA SOTTOZONA C.
7.3.1 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE
Non superiore a 1,00 mc/mq.
7.3.2 INTERVENTI AMMESSI IN ASSENZA DI PIANI ATTUATIVI
In tutte le sottozone sono ammessi gli interventi di demolizione, di manutenzione ordinaria,
manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Sono anche
ammesse le modifiche di destinazione, anche senza opere, fra gli usi residenziali di cui al comma 4.1. e quelli
non residenziali ammessi al comma 4.2, e le opere interne.
7.3.3 PIANI ATTUATIVI D'INIZIATIVA PUBBLICA O PRIVATA
In tutta la zona C le demolizioni con ricostruzione, le nuove costruzioni, le soprelevazioni, gli
ampliamenti di edifici esistenti, sono subordinati alla redazione di piani attuativi ai sensi dell'articolo 21 della
L.R. 45/89.
Fatte salve eventuali diverse disposizioni specifiche per le sottozone, il numero degli abitanti insediabili
è dedotto assumendo il parametro di 100 mc/ab di cui :
- 70 mc/ab per le residenze;
- 20 mc/ab per scivizi strettamente connessi con la residenza (quali, ad esempio, studi professionali,
piccole botteghe per le attività artigianali non moleste, non pericolose e non inquinanti, negozi di prima ed
immediata necessità);
- 10 mc/ab per opere di urbanizzazione secondaria nelle aree per servizi pubblici S, connessi con tali
destinazioni residenziali e caratterizzati da raggi dì influenza appropriati all'accessibilità pedonale.
Nella sottozona C i Piani attuativi di iniziativa pubblica o privata possono avere per scopo la
realizzazione di insediamenti per le attività residenziali ed anche per le attività non residenziali ammesse nel
comma 4.2, oltre che di nuclei di servizi, commerciali di vendita al minuto, ricettivi e di ristoro, e dì uffici.
Il volume edilizio totale deve essere riservato agli usi di cui a1 comma 4.1, ed è ripartibile secondo le
percentuali prescritte in 7 .3.3.2.
La dotazione minima di servizi per la residenza, prevista dal D.R.A.E.L. 2266/83, deve essere
assicurato destinando ad ogni abitante insediabile non meno di 12 metri quadrati di aree per spazi (S) pubblici
o riservati alle at1ività collettive, verde pubblico, parcheggi.
La dotazione di servizi per le attività non residenziali ammesse, sono riservate nelle quantità prescritte
all'art. 4.5 delle presenti norme.
Nella sottozona C i Piani attuativi devono contemplare il coordinamento stretto fra le trasformazioni
urbanistiche ed edilizie proposte e di progetti di opere pubbliche già deliberate dall'Amministrazione Comunale
e ricadenti nel comparto di inte1vento stabilito nel Piano Urbanistico Comunale.
7.3.4 COMPARTO DI INTERVENTO
Nella sottozona C i piani attuativi devono avere per oggetto l'intero comparto a cui si riferisce ovvero
ad una superficie non inferiore a 10.000 mq ed interessare aree comprese entro un'unica linea di confine
chiusa.
Possono .interessare, anche, comparti di superficie inferiore a quella minima, interclusi fra aree edificate
o già pianificate, o fra altre zone omogenee, o fra aree destinate alla viabilità, a servizi o a infrastrutture.
Nella sottozona C sono stati individuati tre comparti, definiti da infrastrutture consolidate e da
assoggettare a pianificazione unitaria, e precisamente in regione "Pala Campus" e "Pranu Cunventu" come
sono indicati nella cartografia e nelle norme del Piano Urbanistico Comunale.
Uno o più proprietari qualora dimostrino l'impossibilità, per mancanza di assenso degli altri proprietari,
di predisporre un piano attuativo possono, previa autorizzazione del Comune, predisporre il piano esteso
all'intera area. In tale ipotesi il piano si attuerà per stralci funzionali convenzionabili separatamente e i relativi
oneri di urbanizzazione saranno ripartiti tra i diversi proprietari. La verifica degli standards deve essere
effettuata per ciascuno stralcio funzionale.
Dovrà essere concordata con l'Amm. Com. la destinazione delle aree destinate a spazi pubblici, in
modo da garantire l'osservanza delle disposizioni di cui agli art. 6 e 7 del D.A. 2266/U.
7.3.5 ALTEZZA MASSIMA
Nelle sottozone C metri 7,50 lineari.
7.3.6 ARRETRAMENTO
Nelle sottozone C, gli edifici devono sorgere con arretramento minimo di cinque metri dal confine del
lotto sulla strada.
Il rispetto degli arretramenti di cui sopra, caratterizzanti i tipi edilizi e gli stessi insediamenti, non
comporta benefici d'incrementi d'altezza, che resta sempre determinata secondo le prescrizioni del comma
7.3.5 sopra riportato.
7.3.7 DISTACCO DAI CONFINI
Nelle sottozone C, gli edifici possono sorgere sul confine laterale, cosi da aderire agli edifici esistenti o
da edificare, oppure possono distaccarsi dallo stesso confine per una lunghezza non inferiore a cinque metri
lineari.
I distacchi fra gli edifici ed i confini retrostanti del lotto, opposti al ciglio stradale, non possono essere
inferiori a cinque metri linea1i.
7.3.8 DISTACCO FRA EDIFICI
Nelle sottozone C non inferiori a 10,00 metri lineari.
7.3.9 TIPI EDILIZI
Nelle sottozone C, il corpo di fabbrica degli edifici in linea non può superare la profondità di tredici
metri, ma sono ammesse sporgenze per corpi scala ed impianti tecnici. Il fronte degli edifici sul filo strada deve
essere continuo. Può essere interrotto, distaccando di almeno 10,00 metri lineari i fronti laterali dei fabbricati.
Il rapporto di copertura è fissato in 0,50 mq/mq.
Articolo: 8 - Zona D. Attività artigianali e commerciali
La zona è normata da un Piano Particolareggiato di attuazione, pertanto qualunque intervento in essa
previsto dovrà farvi riferimento.
8.1 DESTINAZIONI D'USO PRODUTTIVE.
Impianti , artigianali e per la conservazione e la trasformazione di prodotti agricoli e della pesca,
depositi, servizi connessi con tali destinazioni. Depositi per attività commerciali. Attività commerciali
all'ingrosso.
8.2 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
E' ammesso l'insediamento di piccoli uffici e sale di riunione, ma solo se correlati con le esigenze
commerciali e produttive, nonché delle abitazioni per la custodia e per la permanenza negli stabilimenti di
personale tecnico indispensabile per la sicurezza e per lo svolgersi dei cicli di produzione, nel rapporto
massimo fra residenza e produttivo r/p = 1/5 e nella misura di una abitazione per lotto (max 120 mq lordi).
Sono anche ammessi ampliamenti e ristrutturazioni di impianti esistenti per il potenziamento di attività
in svolgimento.
8.3 DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
Non è ammesso l'insediamento delle attività: di residenza, come definite al punto 4.1; di ricovero ed
allevamento di animali; industriali; turistiche.
8.4 INTERVENTI AMMESSI IN ASSENZA DI PIANI ATTUATIVI
Manutenzione ordinaria; manutenzione straordinaria; restauro e risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia; modifiche di destinazione fra gli usi di cui al punto 8.2 e quelli non produttivi ammessi
nel comma 8.3; opere interne; demolizioni totali senza ricostruzione.
8.5 INTERVENTI SUBORDINATI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA O
PRIVATA
Ristrutturazioni urbanistiche, nuove costruzioni, soprelevazioni, ampliamenti di edifici esistenti,
demolizioni con ricostruzione di edifici conformi alle norme, sono consentiti solo se regolati da un piano
attuativo.
8.6 PIANI ATTUATIVI D'INIZJATNA PUBBLICA O PRIVATA
In tutta la zona D gli interventi di cui al punto 8.6 sono subordinati, come detto, alla redazione dello
strumento di attuazione ai sensi dell'art. 21 della L.R. n° 45/85.
8.7 COMPARTO DI INTERVENTO
I Piani attuativi devono avere per oggetto tutto il comparto individuato negli elaborati di piano.
8.8 SPAZI PUBBLICI O RISERVA ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE
PUBBLICO E A PARCHEGGI.
Le dotazioni minime di legge sono assicurate per mezzo dj strumenti urbanistici attuativi.
Per i nuovi insediamenti artigianali, la superficie da destinare a spazio pubblico o ad attività collettive,
verde pubblico o a parcheggi non può essere inferiore al 10 per cento dell'intera superficie destinata a tali insediamenti
Per le attività di deposito e per quelle commerciali, a cento metri quadrali di superficie lorda di
pavimento deve corrispondere la quantità minima di 80 metri quadrati di spazio pubblico o ad uso pubblico,
escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi.
8.9 PARCHEGGI PRIVATI
Per la costruzione di nuovi edifici, per l'ampliamento, per la soprelevazione, per il restauro e
risanamento conservativo e la ristrutturazione di edifici esistenti con modifica di destinazione da usi industriali
e artigianali a usi commerciali di deposito, nonché da usi produttivi a quelli non produttivi ammessi, ed anche
per tali modifiche senza opere, deve essere assicurata la dotazione di parcheggi stabilita dalle nonne vigenti.
8.10 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO
Nella zona D, tale indice è espresso dalla superficie di calpestio lorda costruibile, anche su diversi piani,
prodotta da un metro quadrato di lotto.
Nel calcolo dell'indice, non si computano le superfici dei locali tecnici e delle autorimesse, interrati per
almeno due terzi della loro altezza, purché limitate alla quantità necessaria per disposizioni dì legge e di
regolamento e purché sia rispettato il rapporto di copertura.
8.11 ALTEZZA MASSIMA
Dieci metri linea1i.
8.12 RAPPORTO DI COPERTURA
Il rapporto di copertura non può eccedere 0.40 metri quadrati di superficie coperta per ogni metro
quadrato di lotto.
Nel calcolo del rapporto di copertura, si tiene conto dei locali seminterrati di cui al punto 8.11 .
8.13 ARRETRAMENTO
Gli edifici devono distare almeno 5,00 metri dal confine con strade locali.
Dalle strade statali e provinciali si applicano i distacchi prescritti dalle norme vigenti.
8.14 DISTACCHI DAI CONFINI
Non inferiore a 5,00 metri.
8.15 RECINZIONI
Le recinzioni disposte sui lati interni, comuni a più lotti, possono essere eseguite con muratura cieca
intonacata e tinteggiata o con pareti prefabbricate di conglomerato cementizio, secondo le indicazioni degli
strumenti attuativi.
Le recinzioni disposte sui confini sulla strada d'accesso o su spazio pubblico di servizio per la zona D
saranno realizzate a giorno, secondo le prescrizioni del Regolamento Edilizio.
8.16 LARGHEZZA MINTMA DELLE SEDI VIARIE
Le sedi viarie dovranno avere una larghezza minima non inferiore a 8.00 metri lineari.
Articolo: 9 - Zona E . Agricola
Le zone agricole sono quelle parti del territorio destinate all'agricoltura, alla pastorizia, alla zootecnia,
all' itticoltura, alle attività di conservazione e di trasformazione dei prodotti aziendali, all'agriturismo, alla
silvicoltura e alla coltivazione industriale del legno.
Le disposizioni di questo articolo si applicano in tutta la zona agricola E, quando non diversamente
specificato.
Per quanto non previsto nel presente titolo valgono le norme del Decreto Assessoriale 22 Dicembre
1983 n. 2266/U.
9.1 SOTTOZONE. CARATTERI DISTINTIVI
Il P.U.C., in conformità alle direttive regionali per le zone agricole (D.P.G.R. 3 agosto 1994 n. 228),
individua 4 diverse sottozone "E", sulla base delle loro caratteristiche geopedologiche ed agronomiche e della
loro attitudine e potenzialità colturale: E1 , E2, E3, E5.
Nella sottozona E1 sono classificate tutte le aree caratterizzate da una produzione agricola tipica e
specializzata;
Nella sottozona E2 sono classificate tutte le aree di primaria importanza per la funzione agricolo-produttiva,
anche in relazione all'estensione, composizione e localizzazione dei terreni;
Nella sottozona E3 sono classificate tutte le aree che, caratterizzate da un elevato frazionamento
fondiario, sono contemporaneamente utilizzabili per scopi agricolo-produttivi e per scopi residenziali;
Nella sottozona E5 sono classificate tutte le aree marginali per l'attività agricola e nelle quali viene
ravvisata l'esigenza di garantire condizioni adeguate di stabilità ambientale.
Le suddette sottozone si articolano in ulteriori sub-zone in funzione del sovraordinato ambito di
appartenenza previsto dal P.T.P.; cioè con il grado di trasformabilità che gli deriva dal suddetto Piano
Paesistico e con esso anche gli usi compatibili che ne conseguono:
Sottozone Aree esterne Aree interne
al perimetro al perimetro
del P.T.P. del P.T.P.
E1 E1 E1.2b
E2 E2 E2.2b
E2.2c
E3 E3 E3.2b
E5 E5 E5.2b
Nel seguito, quando non espressamente specificato, le norme relative alle sottozone sono da intendersi
sia per le aree interne al perimetro del P.T.P. che per le aree esterne.
9.2 DESTINAZIONI D'USO
In tutte le sub-zone, salvo quanto specificato nei successivi articoli e se non in contrasto con gli usi
previsti dal P. T .P. di riferimento, in via generale sono consentii e le seguenti costruzioni:
a) - fabbricati ed impianti corn1essi alla conduzione agricola e zootecnica del fondo, all'itticoltura, alla
valorizzazione e trasformazione dei prodotti aziendali, con esclusione degli impianti classificabili come
industriali;
b) - fabbricati per agriturismo, cosi come normati ai successivi articoli;
e) - fabbricati funzionali alla conduzione e gestione dei boschi e degli impianti arborei industriali (forestazione
produttiva);
d) - strutture per il recupero terapeutico dei disabili, dei tossico dipendenti, e per il recupero del disagio
sociale;.
e) - serre fisse o provvisorie.
Nelle sottozone E1.2b, E2.2b, E3.2b e E5.2b, nonchè nella sottozona E2.2c, ricadenti all' interno del
perimetro del Piano Territoriale Paesistico, sono consentiti i seguenti usi: Aa, Ab, Ac, Ad, Ae, Af, Ag, Ah, Ai,
Al; Ca, Cb, Cd, Ce, Cf, Cg; Da, Db, Dc, Dd, De; Ea, Eb, Ec, Ed; Fa, Fb, Fc, Fd, Fe, Ff; Hg; Ia; La,
La seguente tabella definisce espressamente gli usi compatibili con il grado di tutela previsto per l'area
in oggetto:
A. - USO DI AREA PROTETTA
E' la destinazione d'uso del territorio di cui si riconosce l'eccezionalità ambientale e la cui
caratterizzazione naturalistica o storico-culturale è tale da non ammettere alterazioni dello stato attuale.
Usi compatibili
A.a - attività scientifiche, comprendenti l 'insieme delle attività finalizzate allo studio, controllo e
conservazione delle risorse ambientali;
A. b - fruizione naturalistica, comprendente l 'insieme di attività di fruizione dell'ambiente a fini didattici e
ricreativi, con eventuale realizzazione di infrastrutture leggere (sentieri natura, segnaletica) o
strutture leggere di supporto (capanni di osservazione e per la sola somministrazione di bevande e
alimenti ecc.) aree belvedere e postazioni naturalistiche;
A.e - fruizione culturale, comprendente l 'insieme delle attività legate all'uso dei monumenti, zone
archeologiche e beni culturali in genere, con eventuale realizzazione di infrastrutture e strutture
leggere finalizzate alla conservazione del bene;
A.d - opere di difesa e ripristino ambientale in presenza di alterazioni o manomissioni di origine antropica;
A.e - pesca, itticoltura e/o acquacoltura estensiva: utilizzazione dei corpi idrici superficialì per attività
volte a1la produzione ittica in generale, e a interventi necessari per la tutela, valorizzazione e
recupero degli ambienti umidi;
A.f - il recupero di strutture esistenti con le tipologie originarie;
A.g - l 'apertura e la sistemazione delle piste forestali strettamente necessarie alla gestione del bene;
A. h - l'installazione di tralicci, antenne e strutture simili se necessarie per la salvaguardia delle risorse
naturali;
A. i - interventi volti alla difesa del suolo sotto l' aspello idrogeologico;
A.1 - interventi connessi alla realizzazione di opere pubbliche o di preminente interesse pubblico quali:
a) opere stradali, aeroportuali e ferroviarie;
b) opere portuali e strutture funzionali al loro esercizio
c) opere pubbliche connesse al soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale;
d) tutte le altre opere di urbanizzazione, di servizio pubblico o di preminente interesse pubblico.
Per tali opere è necessatia l 'aucorizzazione di cui all'art. 7 dello legge n. 149711939.
C.- USO SJLVO FORESTALE
E' l 'utilizzazione del territorio boscato per le attività tese alla conservazione, miglioramento e taglio
colturale dei boschi e ricostruzione boschiva.
La silvicoltura comprende le attività finalizzate alla valorizzazione dei popolamenti erbacei e
arbustivi, attraverso la tutela della rinnovazione naturale, il controllo dei carichi zootecnici e la difesa degli
incendi.
Usi compatibili
C.a - interventi volti alla realizzazione di opere di bonificare e antincendio, forestale e ricostituzione
boschiva, ambientale naturale;
C.b - opere di rimboschimento d'iniziativa dei competenti Enti pubblici, o da loro autorizzati, semprechè
effettuate col fine di ricostituire la copertura vegetale preesistente con essenze autoctone;
Cc - il disboscamento e il decespugliamento anche al fine di ampliare le aree da destinare a pascolo o a
colture agricole;
C.d - interventi volti al taglio colturale e per impianti arborei da legno, forestazione produttiva;
C. e - interventi volti alla realizzazione di ricoveri precari;
C.f - opere per la realizzazione dì impianti tecnici di modesta entità, quali punti di riserva d'acqua per lo
spegnimento degli incendi;
C.g - le infrastrutture e le attrezzature finalizzate alla vigilanza e alla fruizione collettiva delle predette
componenti.
D. - USO TECNOLOGICO
E' l'utilizzazione del territorio per fini tecnologici e infrastrutturali.
Usi compatibili
D.a - opere antincendio e protezione civile;
D.b - impianti di depurazione, discariche controllate, inceneritori, fognature;
D.c - strade, ferrovie, impianti a rete;
D.d - traverse, dighe, sistemazioni idrauliche dei corsi d 'acqua, acquedotti;
D.e - reti elettriche telefoniche, cabine e simili.
E. - USO AGRICOLO
E' la destinazione d'uso del territorio per le attività volte alla produzione agricola e ad interventi
necessari per la tutela, valorizzazione e recupero del patrimonio agricolo.
Usi compatibili
E.a - interventi volti all 'adeguamento tecnologico e a migliorare l 'efficienza dell 'unità produttiva;
E. b - interventi atti a rendere maggiormente funzionale l'uso agricolo del suolo (irrigazione, strade
interpoderali, impianti di elettrificazione, reti di dreno, serre ecc.);
E.e - interventi diretti alla realizzazione di impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione
dei prodotti agricoli, a scala aziendale;
E.d - nuove edificazioni, attinenti l' esercizio dell 'attività agricola e legate all' esercizio delle attività di
controllo e gestione della risorsa (in questi casi è ammesso anche l'ampliamento controllato degli
edifici esistenti}, nonchè interventi diretti alla realizzazione di residenze strettamente necessarie alla
conduzione del fondo e ali 'agriturismo;
F. - USO PASCOLATJVO ZOOTECNICO
Consiste nella utilizzazione del territorio per attività pascolative, zootecnica e per attività finalizzate
all' uso e miglioramento dei prati, delle praterie, dei pascoli e dei prati pascoli.
Usi compatibili
F.a - pascolamento controllato e non;
F.b - mantenimento e razionalizzazione dell'uso di superfici a foraggere;
F.c - miglioramento di praterie e pascoli, attraverso opere di spietramento superficiale, decespugliamento
e concimazione;
F.d - ammodernamento, razionalizzazione e costruzione di stalle e ovili;
F.e - interventi atti a migliorare e potenziare l 'attività produttiva, diretti anche alla realizzazione di
impianti e manufatti destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti, a scala aziendale;
F j - nuove edificazioni attinenti l'esercizio del! 'attività zootecnica e residenze strettamente necessarie alla
conduzione dell' azienda;
lf. - USO TURISTICO
Consiste nella utilizzazione turistica del territorio per i suoi valori ambientali e storico-culturali, per
fini ricreativi, per il tempo libero e per fini scientifico-culturali.
Usi compatibili
Fl.g - punti di ristoro di cui al D.A. 2266/U/83;
T - USO PRODUITJVO E DIVERSI
Usi compatibili
I. a - acquacoltura intensiva;
L. - USO INSEDIATIVO
Consiste nella utilizzazione del territorio a fine residenziale, turistico e produttivo e comprende anche
gli interventi di trasformazione antropica, per la realizzazione di strutture abitative, produttive e di servizio.
Usi compatibili
L.a - opere di demolizione di edifici e manufatti in contrasto col contesto paesistico-ambientale.
9.3 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
In tutte le sottozone gli interventi di cui ai punti seguenti sono subordinati alla compatibilità degli usi
previsti al precedente art. 9.2.
In entrambe le sottozone E1 sono consentiti gli inteRventi di cui al precedente art. 9.2: punti a) e c).
In tutte e tre le sottozone E2 sono consentiti gli interventi di cui al prec. art. 9.2: punti a), b), c), e).
ln entrambe le sottozone E3 sono consentiti gli interventi di cui al precedente art. 9.2: punti a), b), e).
In entrambe le sottozona E5 sono consentiti gli interventi di cui al preced. Art. 9.2. punti a), b), c), d).
Le residenze sono ammesse in tutte le sottozone soltanto se necessarie per la conduzione delle aziende
agricole.
Nella sottozona E1 non è assentibile l'insediamento, di impianti di interesse pubblico, quali cabine
ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio, ripetitori e simili, e neppure di attrezzature ed impianti di
carattere particolare.
Nella sottozona E2 e E5 sono ammessi le attrezzature e gli impianti di carattere particolare. Si
intendono come tali gli, gli insediamenti ricettivi speciali (ad esempio, per il turismo ippico, se dotati di stalle
con paddock, di maneggi, e di altri impianti per il cavallo), ed altri simili impianti che per la loro natura non
possono essere localizzati in altre zone omogenee.
Gli impianti di interesse pubblico, quali cabine ENEL, centrali telefoniche, stazioni di ponti radio,
ripetitori e simili, sono localizzabili esclusivamente nelle sottozone E2.
Nelle sub-zone E2 e E3 (comprese le E2.2b e E3 .2b) sono ammessi punti di ristoro indipendenti da un' azienda
agricola , dotati di non più di venti posti letto.
9.4 DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
Non è ammesso l'insediamento delle attività: di residenza (se non strettamente legate alla conduzione
del fondo) , come definite al punto 4.1; produttive, come definite al plinto 8.1; di deposito e mostra all'aperto.
9.5 INTERVENTI AMMESSI
Per gli edifici esistenti ubicati nelle zone definite H di particolare pregio per la collettività quali le fasce
dì rispetto stradale, sono consentiti i seguenti interventi:
- manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e ristrutturazione edilizia cosi come definiti dalla L. 457/78;
- dotazione di servizi igienici e coperture di scale interne;
qualsiasi ampliamento necessario per adeguare l'immobile alla disciplina igienico-sanitaria vigente.
Gli interventi di cui al precedente comma saranno assentibili purchè non comportino l'avanzamento
dell' edificio esistente sul fronte stradale.
Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinarla e straordinaria i
restauri, la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici nonchè, ad
eccezione degli edifici soggetti a vincolo monimentale e artistico, la demolizione e la ricostruzione in loco per
inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.
Nel caso di esproprio di un edificio per la realizzazione o l'ampliamento di strade e per la realizzazione
di opere pubbliche in genere, e nei casi di demolizione è consentita la ricostruzione con il mantenimento delle
destinazioni d' uso, nei limiti di cui al precedente quarto , in area agricola adiacente anche inferiore alla
superficie minima di cui al successivo comma 9.7.
L'ampliamento del volume residenziale deve essere realizzato utilizzando l'eventuale parte rustica
contigua all'edificio, semprechè non necessaria alla conduzione del fondo.
9.6 INDICE DI FABBRICABILITA' FONDIARIO
Nelle sottozone E1 e E1.2b sono consentiti i seguenti indici fondiari massimi:
- 0,10 mc\mq per gli edifici di cui alla lettera a),
- 0,01 mc\mq per gli edifici di cui alla lettera c).
Nelle sottozone E2, E2.2b e E2.2c sono consentiti i seguenti indici fondiari massimi:
- 0,20 mc\mq per gli edifici di cui alla lettera a),
- 0,01 mc\mq per gli edifici di cui alla lettera c).
Nelle sottozone E3 e E3.2b sono consentiti i seguenti indici fondiari massimi:
- 0,20 mc\rnq per gli edifici di cui alla lettera a).
Nelle sottozone E5 e E5.2b sono consentiti i seguenti indici fondiari massimi:
- 0,20 mc\mq per gli edifici di cui alla lettera a),
- 0,01 mc\mq per gli edifici di cui alla lettera c),
- 0,10 mc\mq per gli edifici di cui alla lettera d).
Per le residenze, dove ammesse, l'indice fondiario massimo viene stabilito in 0,03 mc/mq.
Per i punti di ristoro di cui al precedente 9.3, l'indice fondiario massimo è di 0,01 mc/mq
incrementabile fino a 0,10 mc/mq con delibera di Consiglio Comunale.
9.7 SUPERFICIE D'INTERVENTO
Ai fini edificatori la superficie minima d'intervento è di 1 Ha.
Per impianti serricoli, orticoli in pieno campo e vivaistici, la superficie dl'intervento è di 0,50 Ha.
Per le residenze la superficie minima è di 1 Ha.
Il lotto minimo vincolato per i nuovi punti di ristoro isolati deve essere di 3 Ha e se risulta incluso in un
fondo agricolo che comprende attrezzature e residenze, alla superficie minima di 3 Ha vincolata al punto di
ristoro, va aggiunta quella minima di 3 Ha relativa al fondo agricolo.
Nel caso di parcellizzazione della proprietà, è comunque possibile, ai soli fini della costruzione dei
volumi e delle attrezzature necessarie per la razionale conduzione della azienda, con esclusione delle residenze,
considerare come superficie fondiaria la somma di aree colturali anche non contigue, purchè sia dimostrata,
con documentazione giuridicamente valida, la proprietà o i diritti sull'intera area presentata (comunque
compresa all'interno del territorio comunale).
9.8 RAPPORTO DI COPERTURA
Le serre fisse, caratterizzate da strutture murarie fuori terra, nonchè gli impianti per agricoltura
specializzata, sono ammessi nei limiti di un rapporto di copertura del 50% del fondo su cui insistono, senza
limiti, al contempo, di volumetria.
Per i nuovi fabbricati zootecnico-intensivi il rapporto di copertura con l'area di pertinenza non dovrà
essere superiore al 50%.
9.9 ALTEZZA MASSIMA
Metri 4,00 lineari, per tutte le destinazioni d’uso, con possibilità di deroga, non estensibile alla parte
edilizia, soltanto per gli apparati tecnici di ponti radio, ripetitori, centrali telefoniche e simili.
L'altezza degli edifici connessi con le attività agricole e zootecniche di stretta pertinenza aziendale è
libera.
Per le residenze l'altezza massima viene stabilita in metri 7,50 qualora l'area abbia una superficie
d'intervento non inferiore ai 3 Ha.
9.10 ARRETRAMENTO
Gli edifici devono distare non meno di quindici metri lineari dal confine con le strade alle quali non si
applichi la distanza minima prevista dal DM 1404/68 ovvero secondo quanto previsto dal Nuovo Codice della
Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. n.495
del 16 Dicembre 1992 e successive modifiche) .
9.11 DISTACCO FRA CONFINI
I nuovi fabbricati per allevamenti zootecnico-intensivi debbono distare dai confini di proprietà almeno
50 metri.
Se trattasi di allevamento suino o avifaunicolo, la distanza è rispettivamente di 500 e 300 metri dalle
zone territoriali omogenee A, B, C, F, G. Se trattasi di allevamento bovino, caprino o equino la distanza dalle
zone territoriali omogenee A, B, e, F e G è di 100 metti.
Per gli impianti di acquacoltura, itticoltura e fabbricati di loro pertinenza le distanze di cui ai commi
precedenti non si applicano.
Le serre fisse, senza strutture murarie fuori terra, sono considerate a tutti gli effetti strutture di
protezione delle colture agrarie, con regime normato dall'art. 878 del C.C. per quanto attiene le distanze dai
confini di proprietà.
9.12 DISTACCO FRA EDIFICI
Non inferiore all'altezza del fabbricato più alto, con minimo assoluto di otto metri lineari.
9.13 TIPI EDILIZI
Negli edifici per la sola abitazione in sottozona E2 e E3 (ad esclusione delle sottozone E2.2b, E2.2c,
E3.3c) è ammesso, oltre il piano terra, anche un primo piano se il lotto di pertinenza non è inferiore a tre
ettari.
Tutti gli altri edifici saranno realizzati soltanto a piano terra e isolati nel lotto di pertinenza.
Le tipologie, nel rispetto delle tradizioni locali, saranno da ricercare fra quelle caratteristiche della zona, in
particolare:
- per gli interventi di recupero degli edifici esistenti, il riferimento dovrà essere la tipologia oggetto
d'intervento nel rispetto delle peculiari caratteristiche intrinseche ed estrinseche;
- per gli interventi di nuova. edificazione e dove si verifichi nei mutamenti di destinazione d'uso, la. tipologia
dovrà essere del tipo isolato, linee semplici ed essenziali, copertura a falde inclinate e strato superficiale in
tegole curve tipo coppo, infissi lignei, murature in pietra faccia a vista ovvero con intonaco e tinteggiatura del
colore scelto nella gamma cromatica delle terre e avente come riferimento il quadro ambientale di inserimento.
9.14 MATERIALI
ln tutta la zona E. negli interventi dì nuova costruzione e di recupero di fabbricati esistenti, si applicano
integralmente le norme contenute nei commi 5.10 e 5.12, relativi alla zona A, delle presenti Nomne
d'Attuazione.
9.15 RECINZIONI
Tutte le recinzioni possono essere eseguite con rete metallica e paletti discontinui di sostegno, e
devono perimetrare l'intero lotto di pertinenza della costruzione ovvero con tipologie tradizionali o come
previsto per la zona A.
Le recinzioni devono essere eseguite a distanza non inferiore a metri 2,50 dall'asse stradale.
Articolo: 10 - Zona F . Turistica
Le disposìzioni di questo articolo si applicano in tutte le aree incluse nella zona F - turistica.
Il Piano Urbanistico Comunale individua una parte del territorio comunale di interesse turistico a nord-ovest
dell'abitato e la classifica zona F ai sensi del DPGRS 2266/U.
10.1 DESTINAZIONI D'USO
Sono ammesse strutture ricettive all'aria aperta così come definite dalla L.R. 1'1 Maggio 1984 n.22.
10.2 INTERVENTI AMMESSI IN ASSENZA DI PIANI ATTUATIVI
Manutenzione ordinaria. Manutenzione straordinaria. Restauro e risanamento conservativo.
Ristrutturazione edilizia. Opere interne. Demolizioni totali senza ricostruzione.
10.3 INTERVENTI SUBORDINATI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA O
PRIVATA
Le demolizioni con ricostruzione, le nuove costruzioni, soprelevazioni, ampliamenti di edifici esistenti
sono consentiti solo se regolati da piani attuativi, di iniziativa pubblica.
E' consentito ai privati di proporre interventi urbanistici nelle forme prescritte per le lottizzazioni, che
l'Amministrazione potrà fare propri, integrandoli e modificandoli secondo le opportunità e stipulando con i
proponenti apposite convenzioni. A tale scopo, le Norme di attuazione contengono alcuni criteri di
progettazione ai quali i privati proponenti possono uniformarsi.
10.4 COMPARTO DI INTERVENTO
Le proposte di intervento devono avere per oggetto l' intero comparto individuato negli elaborati di
Piano.
10.5 SPAZI PUBBLICI O RISERVATI ALLE ATTIVITA' COLLETTIVE, A VERDE
PUBBLICO E A PARCHEGGI
Le dotazioni minime di legge sono assicurate per mezzo di strumenti urbanistici attuativi.
Nella zona omogenea il 50% della superficie territoriale deve essere destinata a spazi per attrezzature di
interesse comune, per verde attrezzato a parco, gioco e sport e per parcheggi. Almeno il 60% di tali aree
devono essere pubbliche.
10.6 INDICE DI FABBRICABILITA'
L'indice territoriale non può superare il valore di 0,03 metri cubi a metro quadrato.
In ogni caso l'indice fondiario non può superare il valore di 0,05 mc/mq.
10.7 ALTEZZA MASSIMA
Le altezze sono definite dallo strumento attuativo. In ogni caso non potrà superarsi l'altezza massima dì
3. 00 metri lineari.
10.8 TIPI EDILIZI
La tipologia degli edifici é subordinata alla tipologia tradizionale locale. In ogni caso le opere devono inserirsi
armonicamente nell'ambiente architettonico e paesaggistico circostante e, nel rispetto delle tradizioni locali,
saranno da ricercare fra quelle caratteristiche della zona, in particolare dovrà essere del tipo isolato, linee
semplici ed essenziali, copertura a falde inclinate e strato superficiale in tegole curve tipo coppo, infissi lignei,
murature in pietra faccia a vista ovvero con intonaco e tinteggiatura del colore scalto nella gamma cromatica
delle terre e avente come riferimento il quadro ambientale di inserimento.
Il rapporto di copertura massimo é fissato in 0,10 mq/mq.
Articolo: 11 - Zona G . Servizi generali
Le disposizioni di questo articolo si applicano in tutte le sottozone della zona G destinata ai servizi
generali, quando non sia diversamente specificato.
11.1 DESTINAZIONI D'USO
Edifici, attrezzature ed impianti, pubblici e privati, riservati a servizi d'interesse generale.
11.2 SOTI'OZONE E CARATTERI DISTINTIVI DI ZONA
La zona G si articola nelle sottozone G1, G2, G3 e G4.
La sottozona Gl è destinata agli impianti pubblici e privati come quelli per la potabilizzazione e
depurazione delle acque, gli inceneritori, ì cimiteri e simili.
La sottozona G2 è destinata ad ospitare attività fieristiche.
La sottozona G3 è destinata ad ospitare attività ricettive e di ristoro. E' costituita da due comparti
d' attuazione ubicati a monte e a valle della strada provinciale per Gergei.
La sottozona G4, costituita da due comparti d'attuazione ubicati su i due versanti dell' esistente canale
di bonifica, è destinata a parco urbano in stretto rapporto con gli insediamenti archeologici .
11.3 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
Nella sub-zona Gl è consentita esclusivamente la costruzione di edicole funerarie, loculi pubblici,
eventuali edifici per il culto, nel rispetto delle preesistenze ed in base al vigente Regolamento di Polizia
Mortuaria. Sono inoltre consentiti limitati ampliamenti funzionali all'uso specifico dei locali.
Nella sub-zona G2 è consentita esclusivamente la costruzione di edifici al servizio dell'attività fieristica
quali uffici, depositi, mostre, locali per il ristoro, ecc.
Nella sub-zona G3 sono consentite solo le costruzioni di carattere ricettivo nonchè quelle di supporto
alle prime.
Nella sub-zona G4 sono consentite solo modestissime costruzioni legate alla realizzazione di un parco
urbano.
Nelle sub-zone G2 e G3 sono ammesse abitazioni strettamente indispensabili per il personale di
servizio.
11.4 DESTINAZIONI D'USO NON AMMESSE
Non è ammesso l'insediamento delle attività: produttive, come definite al comma 8.1; agricole, come
definite al cormma 9.2; di ricovero e allevamento d'animali; di deposito e mostra all'aperto.
11.5 INTERVENTI AMMESSI 1N ASSENZA DI PIANI ATTUATIVI
Manutenzione ordinaria. Manutenzione straordinaria. Restauro e risanamento conservativo.
Ristrutturazione edilizia. Modifiche di destinazione fra gli usi di cui al punto 10.2 e que1li ammessi. Opere
interne. Demolizioni totali senza ricostruzione.
Nella sottozona Gl , gli impianti pubblici e privati saranno realizzati con concessione diretta.
11.6 INTERVENTI SUBORDINATI A PIANI ATTUATIVI DI INIZIATIVA PUBBLICA O
PRIVATA
Nella sottozona G2, le demolizioni con ricostruzione, le nuove costruzioni, sopraelevazioni,
ampliamenti di edifici esistenti, sono consentiti solo se regolati da piani attuativi, e in ogni caso con la
inedificabilità della porzione di area sulla quale le norme di P.T.P. hanno efficacia vincolante.
Nella sub-zona G3 è' consentito ai privati di proporre interventi urbanistici, nelle forme prescritte per le
lottizzazioni, che l'Amministrazione potrà fare propri, integrandoli e modificandoli secondo le opportunità e
stipulando con i proponenti apposite convenzioni. A tale scopo, le Norme di attuazione contengono alcuni
criteri di progettazione ai quali i privati proponenti possono uniformarsi.
Nella sottozona G4 qualunque intervento è subordinalo alla redazione di un piano attuativo di iniziativa
pubblica.
11.7 COMPARTO DI INTERVENTO
Le proposte di intervento nella sub-zona G2 devono avere per oggetto comparti di estensione pari a
quella della zub-zona così come individuata negli elaborati di piano.
Nella sub-zona G3 l'intervento deve essere esteso a tutta la sub-zona ovvero ad almeno uno dei due
comparti di cui al precedente 10.2 e come meglio individuati negli elaborati di Piano.
Nella sub-zona G4 l'intervento deve essere esteso a tutta la sub-zona ovvero ad almeno uno dei due
comparti di cui al precedente 10.2 e come meglio individuati negli elaborati di Piano.
11.8 SPAZI PUBBUCI O RISERVATI ALLE A'ITMTA' COLLETTIVE, A VERDE
PUBBLICO E A PARCHEGGI
Le dotazioni minime di legge sono assicurate per mezzo di strumenti urbanistici attuativi.
Per le attività indicate in 10.2.2, nonché per le attività commerciali ammesse di cui punto 10.3, a 100
metri quadrati di superficie lorda di pavimento di edifici previsti deve corrispondere la quantità minima di 80
metri quadrati di spazio pubblico o ad uso pubblico, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinate a
parcheggi.
11.9 PARCHEGGI PRIVATI
Per la costruzione di nuovi edifici, per l'ampliamento, per la soprelevazione, per il restauro e
risanamento conservativo e la ristrutturazione di edifici esistenti con modifica di destinazione d'uso, ed anche
per la modifica di destinazione d'uso senza opere, deve essere assicurata la dotazione di parcheggi stabilita
nell'articolo 41 sexies della L. 1150/42, come introdotto con l'articolo 18 della L. 765/67, e modificato con
l'articolo 2 della L. 122/89.
11.10 INDICE DI FABBRICABITA' TERRITORIALE
L'indice territoriale di fabbricabilità non può superare il valore di 0,0 l mc/mq.
Previa predisposizione di piano attuativo, nelle sub-zone G2 e GJ l'indice massimo consentito è di 1,00
mc/mq.
11.11 ALTEZZA MASSIMA
Le altezze sono definite dallo strumento attuativo. In ogni caso non potrà superarsi l’altezza massima di
7,50 metri lineari
11.12 ARRETRAMENTO
Gli edifici devono distare del confine con le strade alle quali non si applichi la distanza minima prevista
dal D.M. 1404/68 non meno di otto metri lineari.
11.13 DISTANZE
Le distanze tra i corpi dei fabbricati sono quelle determinate dalle specifiche normative previste dalle
vigenti norme per edifici o impianti di cui trattasi.
11.14 TIPl EDILIZI
La tipologia degli edifici non é subordinata a particolari schemi ma é riferibile alla specifica
destinazione. In ogni caso le opere devono inserirsi armonicamente nell'ambiente architettonico e
paesaggistico circostante.
Il rapporto di copertura é fissato in 0,10 mq/mq.
Articolo: 12 - Zona H . Salvaguardia
Le disposizioni seguenti si applicano a tutta la zona H.
12.1 DESTINAZIONI D'USO
Le parti del territorio che rivestono un particolare pregio ambientale, naturalistico, geomorfologico,
speleologico, archeologico, paesaggistico o di particolare interesse per la collettività, quali fascia di rispetto
cimiteriale, fasce lungo le strade statali, provinciali e comunali, fasce di rispetto ferroviario e militare, fasce
lungo i corsi d'acqua.
12.2 SOTTOZONE. CARATIERI DISTINTIVI
La zona si articola in quattro sottozone: Hl, H2, H3 e H4.
Nella sub-zona Hl rientrano le fasce lungo le strade statali e provinciali, nonchè le aree di rispetto
cimiteriale e quelle di rispetto dagli impianti di depurazione.
La sub-zona Hl è riservata alle parti del territorio di particolare pregio archeologico.
La sub-zona H3 è riservata alle aree aventi particolare pregio paesaggistico e naturalistico.
12.3 DESTINAZIONI D'USO AMMESSE
Nella sottozona H1 e H2 é esclusa ogni tipo di edificazione.
12.4 DESTINAZIONI D’USO NON AMMESSE
Non è ammesso l'insediamento di attività: residenziali, come definite al comma 4.1; produttive, come
definite al comma 8.1; di deposito e mostra all'aperto; turistiche; di servizio, come definite al comma 10.2.
12.5 INTERVENTI AMMESSI IN ASSENZA DI PIANI ATTUATIVI
Manutenzione ordinaria. Manutenzione straordinaria. Restauro e risanamento conservativo.
Ristrutturazione edilizia. Opere interne. Demolizioni totali senza ricostruzione. Non sono consentite modifiche
di destinazione d'uso che comportino l'aggravio del carico urbanistico.
Nelle zone di tutela non sono consentite modificazioni morfologiche del terreno, se non previa
adozione da parte del Consiglio Comunale di appositi piani di utilizzazione e sistemazione del terreno.
Nella sub-zona H2 è consentita l'attività pascolativa ed agricola che non comporti movimenti di terra
superiori ad uno spessore di 30 cm. E' inoltre consentita l'attività scientifica finalizzata allo studio, ricerca e
controllo del bene nonchè l'attività di fruizione a fini didattici
12.6 INDICE DI FABBRICABILITA' TERRITORIALE
L' indice di fabbricabilità territoriale è 0,001 metri cubi a metro quadrato, con possibilità di deroga
limitatamente per edifici, attrezzature ed impianti pubblici.
12. 7 ALTEZZA MASSIMA
Tre metri lineari.
12.8 ARRETRAMENTO
Gli edifici devono distare dal confine con le strade alle quali non si applichi la distanza minima prevista
dal D.M. 1404/68, non meno di quindici metri lineari.
12.9 DISTACCHI DAI CONFINI
Da tutti gli altri confini, non meno di quindici metri.
12.10 DISTACCO FRA EDIFICI
Fra pareti finestrate e fra edifici non aderenti, non inferiore a trenta metri.
l 2.11 TIPI EDILIZI
Sono ammessi solo tipi edilizi isolati e tali da inserirsi armonicamente nell'ambiente circostante.
12.12 PARCHEGGI
Per la costruzione di nuovi edifici, per l'ampliamento, per la soprelevazione, per il restauro e
risanamento conservativo e la ristrutturazione di edifici esistenti che comportino la modifica di destinazione,
ed anche per tale modifica senza opere, deve essere assicurata la dotazione di parcheggi stabilita dalle norme
vigenti.
Articolo: 13 - Aree destinate a standards urbanistici (S)
Ai fini della funzione dello strumento urbanistico generale, deve essere assicurata una dotazione globale
di aree per servizi sociali, comprendenti attrezzature pubbliche e di uso pubblico, commisurata all'entità degli
insediamenti residenziali e produttivi, sulla base dei rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti
residenziali e gli spazi pubblici consentiti alla legislazione sociale. Le zone, destinate a standards urbanistici
(attrezzature ed impianti di interesse generale) si distinguono in:
- aree per l'istruzione (S1);
- aree per attrezzature d'interesse comune (S2);
- aree per spazi pubblici attrezzati a parco e per il gioco e lo sport (S3);
- aree per i parcheggi pubblici (S4).
13.1 S1 - AREE PER L'ISTRUZIONE
Le aree destinate all'istruzione comprendono le parti di territorio vincolate all'insediamento di strutture
scolastiche pubbliche o private per l'infanzia, e per la scuola dell'obbligo (asilo nido, scuola materna,
elementare, media, ecc.).
E' ammesso l'intervento edilizio diretto. Questo deve riguardare l'intera superficie dell'area e deve
essere effettuato net rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) - il rapporto massimo di copertura e l'indice di edificabilità dovranno rispettare le nonne relative al
tipo di edificio pubblico o di uso pubblico che deve essere realizzato;
b) - l'altezza massima delle nuove costruzioni deve essere non superiore a 10 mt.;
c) - net caso di edifici esistenti è ammesso l'ampliamento e la ristrutturazione, con gli indici che
saranno quelli dell'intervento proposto, purchè approvato anche dal C.C.;
d) - spazi per parcheggi nel rapporto di l mq per ogni 4 mq di superficie utile.
13.2 S2 - AREE PER ATTREZZATURE D'INTERESSE COMUNE
Le aree destinate ad attrezzature d'interesse comune comprendono le parti del territorio vincolate dallo
strumento urbanistico generale agli insediamenti per le attività religiose, sociali culturali, assistenziali,
sanitarie, amministrative.
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti parametri:
Rc = 0,70 mq/mq,
H = 10,S5 mt,
Parcheggi = 1 mq / 10 mc.
13.3 S3 - AREE DESTINATE A VERDE, GIOCO E SPORT
Le aree destinate a verde, gioco e sport sono le parti di territorio vincolate all'insediamento di strutture
sportive, per il gioco e per il verde.
Sono ammessi esclusivamente i volumi strettamente legati alla pratica sportiva quali spogliatoi, piccoli
depositi, servizi igienici, ecc., nonchè quelli legati alle attrezzature per il gioco dei bambini come giostre,
altalene, campi robinson; sono inoltre ammesse costruzioni di carattere precario ad uso bar, attrezzature per la
sosta ed il ristoro.
Per le nuove costruzioni si applicano i seguenti indici:
Rc = 0,25 mq/mq,
H = 10,50 mt,
Parcheggi = I mq I 10 mc.
13.4 S4 - AREE DESTINATE A PARCHEGGI PUBBLICI
Le aree destinate parcheggi pubblici comprendono quelle parti di territorio vincolate dallo strumento
urbanistico generale alla sosta e al parcheggio dei veicoli.
Dette aree sono soggette al vincolo di assoluta inedificabilità.
Articolo: 14 - Poteri di deroga
Il comune di Barumini può esercitare a norma di legge i poteri di deroga alle norme contenute nel
presente Piano Urbanistico Comunale solo nei casi in cui tali deroghe riguardino edifici ed impianti pubblici o
di interesse pubblico.
Articolo: 15 - Adeguamento della disciplina urbanistico-edilizia
Ogni disposizione e norma della disciplina urbanistico-edilizia vigente, ed in particolare del
Regolamento Edilizio, che risulti in contrasto con il Piano Urbanistico Comunale, espresso negli elaborati
grafici e nelle presenti norme di attuazione, è sostituita con quanto previsto dalle tavole e dalle norme di piano
Urbanistico Comunale.
Nel periodo di salvaguardia, disposizioni e norme in contrasto con il Piano Urbanistico Comunale
adottato sono sospese in attesa dell'approvazione di quest'ultimo.